Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.
      2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.